Il progetto di legge costituzionale, approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e, più specificamente, 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni.
Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e soprattutto delle future generazioni. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione, perno centrale della decisione di revisione e cambiamento dei due articoli, in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, in data 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione in data 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'interesse delle future generazioni, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale, che per la Repubblica Italiana costituisce una grande avanguardia.
L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistematica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità. L'ambiente come valore costituzionalmente protetto fuoriesce da una visuale esclusivamente "antropocentrica".
G.P.
V C Scienze Umane
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